Riproduzione di documenti

Riproduzione  di  documenti  dell’Archivio  di  Stato  di Ancona: tariffario  e modalità di pagamento.  


1.  RIPRODUZIONI DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO
Ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali (D. lgs. 42/2004), modificato con Legge 4 agosto 2017, 
n.  124,  è  libera  la  riproduzione  di  beni  archivistici  (ad  eccezione  di  quelli  sottoposti  a  restrizioni  di 
consultabilità)  svolta  senza  scopo  di  lucro,  per  finalità  di  studio,  ricerca,  libera  manifestazione  del 
pensiero o espressione creativa, nonché per promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

1.A. Riproduzioni eseguite in sala di studio con mezzi propri
È consentita la riproduzione di documenti con mezzi propri a titolo gratuito. La riproduzione deve 
essere effettuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con i materiali, senza l’uso di 
sorgenti  luminose  o  l’utilizzo  di  stativi  o  treppiedi.  Non  è  pertanto  consentita  la  riproduzione  di 
documenti mediante l'uso di scanner portatili o a penna, nonché di flash o altre fonti luminose portatili 
(Circolare Direzione Generale Archivi n. 33 del 07/09/2017).

1.B. Riproduzioni eseguite dal personale dell’Archivio di Stato.
Gli utenti che usufruiscono del servizio di fotoriproduzione dell’Archivio sono tenuti al rimborso delle 
spese sostenute dall’Amministrazione per eseguire le riproduzioni.  
Gli importi dei rimborsi sono stabiliti in attuazione del Decreto Ministeriale 21 marzo 2024, n. 108 
“Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la 
determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in 
consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”.

 

Tabella 1. Rimborso per riproduzioni

Ai fini della tutela del patrimonio archivistico, non si eseguono riproduzioni con modalità che comportino 
il contatto diretto con il bene (fotocopie e scansioni) di pergamene, carte topografiche e disegni che 
superino la dimensione di un foglio A3 e di documenti rilegati in volume, o di fascicoli o carte sciolte 
facilmente deteriorabili o in cattivo stato di conservazione.
 Le richieste di riproduzione vanno inoltrate all’indirizzo as-an@cultura.gov.it, o presentate in sala di 
studio durante gli orari di apertura al pubblico. 

 

Modalità di pagamento 
Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato  sulla  piattaforma  digitale  PagoPA  che  consente,  in  attuazione
dell'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, "Codice dell’Amministrazione Digitale", convertito con modifiche dalla
Legge  n.  221/2012,  di  eseguire  tramite  i  “Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento  (PSP)”  aderenti,  i
“pagamenti verso la Pubblica Amministrazione” in modalità standardizzata.
Il sistema di pagamento è raggiungibile a questo link.
Dopo aver selezionato l'Archivio di Stato di Ancona e l'importo da versare, è necessario accedere tramite
le proprie credenziali (se non si è già iscritti occorre registrarsi), scegliendo la modalità del pagamento.
Si precisa che le spese di riproduzione non includono gli eventuali costi del PSP (Prestatore di Servizi
di Pagamento) che aderisce al servizio di PagoPA.
Soltanto in seguito alla verifica dell’avvenuto pagamento potranno essere inviate le immagini digitali al
richiedente.
Per  le  richieste  provenienti  dall’Estero,  non  essendo  utilizzabile  la  piattaforma  PagoPA,  è  possibile
effettuare il pagamento per mezzo di bonifico bancario sul conto riportato di seguito.
IBAN: IT94L 01000 03245 33002 92584 03
BIC/SWIFT: BITAITRRENT

1.  USO DELLE RIPRODUZIONI 
2.A. Sono gratuiti:  
1. l’uso delle riproduzioni per i volumi a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un carattere 
scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
2.  l’uso  delle  riproduzioni  per  volumi  e  riviste  a  cui  viene  riconosciuto  dall’ente  concedente  un 
contenuto divulgativo e didattico;  
3. l’uso delle riproduzioni per i cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino 
a 4000 copie;  
4.  l’uso  delle  riproduzioni  per  le  riviste  scientifiche  e  di  Classe  A  di  cui  agli  elenchi  dell’Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);  
5. l’uso delle riproduzioni per pubblicazioni in giornali e periodici nell’esercizio del diritto-dovere di 
cronaca;  
6. l’uso delle riproduzioni destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il 
pagamento di un prezzo (c.d. open access);  
7.  l’uso  delle  riproduzioni  per  la  realizzazione  del  materiale  espositivo,  scientifico,  didattico  e 
divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da 
enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di 
lucro.  
Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo 
nell’ambito di accordi di collaborazione istituzionale.  

2.B.  Nel  caso  in  cui  l’uso  delle  riproduzioni  sia  effettuato  al  di  fuori  dei  casi  di  cui  al  paragrafo 
precedente,  il  richiedente  è  tenuto  al  pagamento  di  un  corrispettivo,  che  viene  determinato 
moltiplicando: 
•  la tariffa unitaria di cui alla Tabella 1 (Rimborso per le riproduzioni), colonna “Rimborso”; per 
•  un coefficiente differenziato in funzione dell’uso/destinazione delle riproduzioni, secondo 
quanto previsto dalla Tabella 2 (Uso/destinazione delle riproduzioni), salvo il caso di cui al n. 
8, il cui valore va invece sommato; per 
•    un coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi (numero minimo e 
massimo  di  riproduzioni  su  diverse  classi  dimensionali)  o  relativo  alla  tiratura  (numero 
minimo  e  massimo  di  copie  delle  pubblicazioni  per  le  quali  si  intende  utilizzare  le 
riproduzioni),  secondo  quanto  riportato  nella  Tabella  3  (Quantità/Tiratura  delle 
riproduzioni–  Prodotti  editoriali  online  -  Proiezioni  audiovisive  e/o  mostre  immersive).  I 
coefficienti di quantità e tiratura sono applicati alternativamente in funzione della tipologia 
di riproduzione del bene (ad esempio, tiratura per le pubblicazioni, quantità per i prodotti 
derivati o c.d. gadget).  
Nel caso in cui le riproduzioni siano già in possesso del soggetto che ne chiede solo il riuso, 
la tariffa unitaria di base da utilizzare per il calcolo del corrispettivo è fissata forfettariamente 
in euro 5,00, salvo che la Tabella 2 non preveda un rimborso più basso

Tabella 3 - Quantità/Tiratura delle riproduzioni – Prodotti editoriali online – Proiezioni 
audiovisive e/o mostre immersive

 

2.  RILASCIO DI COPIE CONFORMI 
Per  ottenere  copie  conformi  dei  documenti  conservati  presso  l’Archivio  di  Stato,  occorre 
presentare  una  richiesta  corredata  di  marca  da  bollo  da  €  16,00.  Le  copie  o  gli  estratti  dei 
documenti verranno rilasciati in bollo di pari valore (un bollo ogni quattro facciate). 


13 ottobre 2026 

Scarica le norme per le riproduzioni del patrimonio archivistico

Scarica il DM 21 marzo 2024, rep. 108.



Ultimo aggiornamento: 13/10/2026